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DIS-COLL: ulteriori chiarimenti

lentepubblica.it • 25 Marzo 2016

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La Riforma del Mercato del Lavoro ha introdotto, a partire dal 2015, una nuova indennità contro la disoccupazione destinata ai lavoratori parasubordinati denominata «Dis-coll».  Lo strumento, che ha sostituito la precedente indennità una tantum, può essere erogato nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

 

L’ammontare della Dis-Coll si ottiene sommando i compensi percepiti dal collaboratore intercorrenti tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente all’evento di disoccupazione e l’evento di disoccupazione, dividendo il risultato per  un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato. Se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.195 euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza. Si applica un massimale di 1.300 euro. La Dis-Coll diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Il beneficiario riceverà la Dis-Coll per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Fermo restando un tetto massimo di 6 mesi.

 

 

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
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